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Convertito il Decreto Economia 95-2025 che posticipa gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità

Il Decreto Economia 95-2025

Con l’entrata in vigore del Decreto Economia n. 95/2025, che modifica il decreto legislativo 6 settembre 2024,
n. 125, viene ufficializzato il rinvio di due anni dell’obbligo di rendicontazione di sostenibilità per le imprese italiane soggette alla CSRD. Restano confermati i termini per le aziende della prima ondata, mentre per tutte le altre il calendario slitta. Il recepimento della direttiva UE 2025/794 segna così una nuova fase per la rendicontazione ESG in Italia.

In base al nuovo quadro:

  • Grandi imprese: obbligo di redigere il bilancio di sostenibilità dagli esercizi avviati il 1° gennaio 2027, con prima pubblicazione nel 2028.
  • PMI quotate (escluse le microimprese): obbligo dagli esercizi avviati il 1° gennaio 2028, con pubblicazione nel 2029.

Il rinvio si inserisce nel pacchetto di semplificazione “Omnibus I” presentato dalla Commissione europea il 26 febbraio, mirato a ridurre gli oneri regolatori, in particolare per PMI e società a media capitalizzazione, liberando risorse per investimenti e rafforzando la competitività.

Slittano inoltre i termini per lo studio affidato a MEF e Consob (art. 34, par. 4, direttiva 2013/34/UE) sulla possibilità di estendere l’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità a prestatori indipendenti soggetti a obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva sulla revisione legale dei conti. La nuova scadenza è fissata al 31 ottobre 2028, rispetto ai 18 mesi inizialmente previsti.

Il decreto interviene anche sui compiti del revisore o della società di revisione in relazione alla Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari. È infatti modificato l’art. 123-bis, comma 4, del Testo unico della finanza (d.lgs. 58/1998), che oggi prevede l’obbligo di esprimere un giudizio e rilasciare una dichiarazione sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio. Con la novella, il revisore dovrà anche valutare la conformità di alcune informazioni — come partecipazioni rilevanti, titoli con diritti speciali di controllo, restrizioni al voto, regole per nomina e sostituzione degli amministratori, deleghe per aumenti di capitale, sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno — alle norme di legge, oltre a segnalare eventuali errori significativi individuati nel corso dell’attività. Resta esclusa da questa verifica la sezione relativa alla rendicontazione di sostenibilità.

Data entrata in vigore
Numero Gazzetta Ufficiale
Anno 166° - Numero 184
Data pubblicazione gazzetta

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